Part-time edilizia: in aumento la giurisprudenza contraria alla contribuzione virtuale
Si registrano recenti sentenze, tra le quali quella del Tribunale di Napoli n. 3235/2012 e quella del Tribunale di Reggio Calabria del 24/03/2015, che reputano che i contributi vadano pagati sulla retribuzione effettivamente erogata al lavoratore part-time, escludendo pertanto l’applicazione della contribuzione virtuale che l’INPS, con circolare n.6 del 2010, prescriveva ai propri ispettori di applicare ai contratti part-time, stipulati in eccedenza rispetto al limite, fissato dall’art. 78, CCNL Edilizia, del 3% del complesso dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Tale pronuncia si aggrega, incrementandolo, all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la contrattazione collettiva, così come previsto dall’art. 1, co. 3 D.Lgs. 61/2000, può determinare “condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro " ma senza esorbitare da tale ambito, non potendo pertanto spingersi alla previsione di limiti quantitativi se non incorrendo in un eccesso di delega.