Lavoro agile-smart working

Con la L. 22-05-2015, 81, entrata in vigore il 14 giugno scorso (conosciuta come Job Act degli autonomi), ha visto finalmente luce la normativa che disciplina, per la prima volta in Italia, il lavoro agile ovvero  lo smart working. Il lungo travaglio è derivato dalle complicazioni in ordine a tematiche quali il controllo e l'esercizio del potere disciplinare datorile nonché alle complicazioni sul versante INAIL.  
Trattasi di una prestazione di lavoro subordinato che si svolge in parte all’interno e in parte all’esterno dei locali aziendali ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro. Il lavoratore agile può quindi espletare la prestazione lavorativa in qualunque luogo, compatibilmente al presupposto di agevolare le proprie condizioni vita lavoro. Egli ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato ai dipendenti all'interno dei locali dell'azienda. Le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sono disciplinate dall’accordo tra le parti.
In Europa lo smart working non rappresenta una novità, infatti in alcuni paesi ne viene fatto largo uso, es. in Olanda, tale modalità di espletamento della prestazione è praticata nel 37% dei casi (quasi 4 lavoratori su 10!) con risultati del tutto lusinghieri: é statisticamente ed ufficialmente comprovato che  lo smart worker performa rendimenti lavorativi anche oltre il 25% in più rispetto alla media, dato al quale  si deve aggiungere il ricavo datorile indiretto derivante dal drastico abbattimento dei costi per l’eliminazione delle postazioni fisse.
Lo studio scrivente, alla data odierna, ha già predisposto e perfezionato tra le parti un accordo individuale per l’espletamento della prestazione in tale modalità. 
Bonatesta Carlo

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