DIMISSIONI VOLONTARIE: l’ennesima complicazione superflua in nome della semplificazione



Il decreto legislativo 14 settembre 2105 n. 151 reca disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183.
Con tale decreto si registra, all’art. 26,  in tema di dimissioni volontarie, l’ennesima complicazione non necessaria perpetrata in nome della semplificazione.
Infatti, prossimamente,  le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica che verrà resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e, successivamente, inviate alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. La comunicazione  del lavoratore dovrà avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, e commissioni di certificazione di cui all’art.76 D.Lgs. n.276/2003.
Il lavoratore avrà tempo sette giorni per ripensarci e per revocare la scelta fatta.
Queste disposizioni non sono di immediata applicazione, diverranno  infatti concretamente operative  solo a far data dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (da emanarsi  entro il 24 dicembre 2015), ove saranno stabilite le modalità tecniche della trasmissione dei moduli.
Tale nuova regolamentazione è stata varata per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, fenomeno che, peraltro, risulta oramai confinato in entità  e casi  estremamente marginali, soprattutto dopo l’intervento della riforma Fornero, pertanto non si comprende la necessità  di tale  ulteriore complicazione, considerando che la nuova regolamentazione ricadrà sulla generalità dei casi di risoluzioni consensuali e dimissioni volontarie che verranno poste in essere.

Carlo Bonatesta

Questo sito utilizza cookies per offrirti un'esperienza di navigazione migliore. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies. Maggiori informazioni.