DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020 

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558) (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020)


Art. 1
  
Misure urgenti di contenimento
del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio
nazionale.
2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente:
«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti
sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti,
riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro
partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed
internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli
eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi
sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati
a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in
tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del
proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra
gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi
partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il
rispetto della distanza interpersonale di un metro;».
  
    Art. 2  

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove
incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.
Roma, 9 marzo 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421
 

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