DAL 1° GENNAIO 2019 INCREMENTATE LE SANZIONI SUL LAVORO


Si riporta un estratto dell’articolo di E. Massi tratto dal sito di Dottrina per il Lavoro.


A partire dal 1° gennaio 2019 vengono aumentati del 20%:
MAXI SANZIONE LAVORO NERO
gli importi dovuti per violazioni in materia di lavoro nero di cui parla l’art. 3 del D.L. n. 12/2002 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73/2002. Ciò significa che: le somme previste da 1.500 a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare sino a 30 giorni di lavoro effettivo, salgono, rispettivamente, a 1.800 ed a 10.800 (è questa la sanzione che risulta più irrogata dagli organi di vigilanza); il “quantum” per lavoro nero da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo è compreso tra 3.600 euro e 21.600 euro (prima era, rispettivamente, di 3.000 e di 18.000) e il lavoro nero oltre tale ultima soglia viene sanzionato da 7.200 euro a 43.200 euro (prima era da 6.000 a 36.000 euro). Resta salvo il principio secondo il quale, in presenza di lavoratori stranieri irregolari o di minori non in attività lavorativa le sanzioni subiscono un ulteriore aumento del 20%.
SOMMINISTRAZIONE, UTILIZO E DISTACCO DI PERSONALE ILLECITI 
gli importi dovuti per le violazioni sanzionate dall’art. 18 del D. Lgs. 276/2003 (qui ci si riferisce sia alla somministrazione che, soprattutto, agli appalti privi dei requisiti ex art. 29, comma 1 ed ai distacchi illeciti ex art. 30 ove le sanzioni sono le stesse della somministrazione illecita). L’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione viene punito (non si tratta più di ammenda, dopo la depenalizzazione, fatta eccezione della utilizzazione dei minori in età non lavorativa ove è previsto anche l’arresto fino a 18 mesi) per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa con 60 euro. Stesso discorso va fatto per l’esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione e selezione di personale ove gli illeciti vengono sanzionati con una somma compresa tra 900 e 4.500 o, se senza lucro, con un importo tra 300 e 1.500 euro.
DISTACCO TRANSNAZIONALE
Per gli importi dovuti per le violazioni ex art. 12 del D. Lgs. n. 136/2016 (distacco transnazionale) si arriva  ad un importo compreso tra 1.200 e 12.000 per chi circola, su strada, senza la documentazione richiesta (commi 1-bis, 1-.ter e 1, quater dell’art. 10, ad esempio, contratto di lavoro, prospetto paga, ecc.). Viene maggiorata anche la sanzione relativa alle ipotesi relative alla conservazione della documentazione ed alla nomina dei referenti (art. 10, comma 3 e 4): gli importi, ora, sono rispettivamente da 600 a 3.600 euro e da 2.400 a 7.200 euro.
ORARIO DI LAVORO, RIPOSI, FERIE
Per le violazioni colpite dai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis del D.L.gs. n. 66/2003 sulla durata massima dell’orario di lavoro settimanale (48 ore, intese come media, comprensive dello straordinario) e sui riposi settimanali (intesi come media in un periodo di 14 giorni), gli importi ora sono compresi tra 120 e 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento la sanzione si incrementa e sale ad un importo compreso tra 480 e 1.800 euro. Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento gli importi, senza la possibilità del pagamento in misura ridotta, salgono, rispettivamente, a 1.200 e 6.000 euro. La violazione del precetto relativo alle ferie annuali (art. 10, comma 1) viene punita con un importo compreso tra 120 e 720 euro. Anche qui ci sono maggiorazioni se la mancanza riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in 2 anni (da 480 a 1.800 euro), o a più di 10 dipendenti o si è verificata in almeno 4 anni (da 960 a 5.400 euro, senza la possibilità dal pagamento in misura ridotta). Viene aumentata anche la sanzione relativa al mancato riposo giornaliero (da 60 a 180 euro): tali importi salgono se ci si riferisce a più di 5 lavoratori o, il tutto, si è verificato almeno 3 volte (da 360 a 1.200 euro), o a più di 10 o sia avvenuto almeno 5 volte (da 1.080 a 1.800 euro, senza ammissione al pagamento in misura ridotta).

Sempre, a partire dal 1° gennaio 2019, aumentano del 10%:
- gli importi dovuti per tutte le violazioni sanzionate in via amministrativa o penale dal D. Lgs. n. 81/2008. Qui il Legislatore non ha fatto alcuna eccezione: detto questo, però, si ritiene che l’aumento non si applichi alla somma aggiuntiva di 2.000 o di 3.200 euro (a seconda delle ipotesi) prevista dall’art. 14, comma 2, lettera c), in caso di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto, come chiarito più volte dallo stesso Ministero del Lavoro, non si tratta, nel caso di specie, di una sanzione amministrativa.

SANZIONI PER ULTERIORI VIOLAZIONI
L’aumento degli importi nella misura del 20% è, altresì, previsto:
- per le violazioni di altre disposizioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuate dal Ministro del Lavoro, con proprio Decreto. Ovviamente, si ha motivo di ritenere che per tali sanzioni l’aumento non scatti dal 1° gennaio 2019, ma da quando il provvedimento amministrativo sarà emanato.
Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario (andrà chiarito, in via amministrativa, se ci si riferisce al trasgressore o all’impresa) di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Qui il Legislatore, che ha usato un termine “atecnico”, non sembra riferirsi all’art. 8-bis della legge n. 638/1981 in tema di recidiva accontentandosi, soltanto di richiamare il fatto che, nel triennio antecedente, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative, senza specificare (come sarebbe stato giusto ed opportuno) che la maggiorazione scatta in presenza di una avvenuta definizione delle stesse in via amministrativa o giudiziaria.

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