Criticità su diritto di precedenza e assunzioni incentivate con esonero contributivo

 
Stante l’attualità si riporta un  interessante articolo del 21-04-15 di AdnKRONOS


Roma, 21 apr. (Labitalia) -"Rischia di creare nuovo contenzioso ”il diritto di precedenza dei lavoratori cessati da un contratto a termine', quale condizione per la fruizione delle agevolazioni contributive. L’interpretazione restrittiva della normativa da parte dell’Inps, infatti, sta generando notevoli difficoltà applicative ai professionisti e causando di fatto l’ingiusta esclusione dai benefici contributivi di molte imprese. Senza considerare il ricorso alla giustizia da parte di molti per far valere i propri diritti". A dirlo il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.
Per superare definitivamente il problema interpretativo della norma, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, che ha già manifestato le criticità evidenziate direttamente all’Inps, ha proposto "la riformulazione della norma all’interno del decreto di riforma delle tipologie contrattuali in discussione alle Camere". Nel documento tecnico presentato alla Camera e  al Senato, il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha, quindi, proposto "l’aggiunta del comma 5 all’art. 22 della bozza di decreto che sancisca definitivamente che la manifestazione di volontà del lavoratore è costitutiva del diritto di precedenza". "Per cui in assenza di tale volontà -spiega il Consiglio nazionale- il datore di lavoro è legittimato ad assumere comunque altri lavoratori che abbiamo le stesse mansioni di coloro che potenzialmente hanno maturato un diritto di precedenza all’assunzione". "La disposizione in esame -continua- introduce un diritto di precedenza in caso di future assunzioni, da parte dello stesso datore di lavoro, in favore dei lavoratori che abbiano cessato un rapporto di lavoro a tempo determinato (anche stagionale) subordinandone, però, l’operatività alla condizione che il soggetto potenzialmente titolare dello stesso, e dunque destinatario della tutela, lo eserciti manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso". Appare dunque pacifico, a giudizio dei consulenti del lavoro, che "non si possa configurare la violazione del diritto di precedenza laddove lo stesso non sia stato preventivamente attivato dal relativo titolare e che la manifestazione di volontà del lavoratore costituisca dunque elemento costitutivo del diritto di precedenza". Come pure appare evidente che "il decorso infruttuoso del tempo assegnato al lavoratore per l’attivazione del diritto di precedenza generi la decadenza dall’esercizio dell’azione dello stesso". 
"Di diverso avviso è l’Inps che, con le circolari 137 del 2012, 111 del 2013 e 17 del 2015, nel precisare che la fruizione delle agevolazioni contributive sono subordinate ai requisiti introdotti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, ritiene che il diritto di precedenza suindicato operi ope legis; ovvero senza alcuna necessità di opzione da parte del lavoratore", avverte.
Adnkronos

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro si era già espressa esaurientemente sulla tematica con due interessanti circolari, la n. 13 del 2014 e la n. 16 del 2014.
Si auspica che i nuovi dettati normativi, previsti per metà mese di giugno 2015, recepiscano le indicazioni suggerite dalla Fondazione, al fine di evitare criticità  non indifferenti per i datori di lavoro. 


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fonte URL:http://www.iltempo.it/adn-kronos/2015/04/21/consulenti-lavoro-rischio-contenzioso-su-diritto-precedenza-1.1407090?localLinksEnabled=false
circolare Fondazione CDL 13/2014
circolare Fondazione CDL 16/2014
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