Illegittimo, perché sproporzionato, il licenziamento del dipendente che utilizza internet in orario di lavoro.


E’ quanto sentenziato dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza 11 giugno – 2 novembre 2015, n. 22353, secondo cui l’indebito utilizzo di internet e posta elettronica in orario di lavoro non  legittima il licenziamento datorile se non si prova che il danno aziendale, subito  in conseguenza di tali condotte, non sia  particolarmente grave.
Sostanzialmente la Corte di Cassazione ha considerato  illegittimo il licenziamento del lavoratore che aveva utilizzato,  in sede ed orario di lavoro, pc e posta elettronica aziendali per fini personali. 
Dalla Corte di Legittimità la sanzione del licenziamento è stata ritenuta sproporzionata, rispetto all’infrazione commessa dal lavoratore, in quanto il datore non aveva provato la particolare gravità del danno subito, in termini di significativa sottrazione di tempo all’attività o blocco del lavoro.
La sentenza aggiunge pertanto l’ulteriore parametro della proporzionalità , che si dovrà osservare,  oltre ai limiti  precisati con la riscrittura dell’art. 4 Statuto Lavoratori, avvenuta con il Job’s Act, dall’art. 23, D.Lvo n. 151/2015, il quale   legittima –anche a fini disciplinari -  l’utilizzo dei dati derivanti dal controllo sulle attrezzature aziendali fornite ai lavoratori,  condizionatamente al rispetto dei principi di  necessità, di pertinenza, di  non eccedenza e previa debita informativa ai dipendenti.
Carlo Bonatesta 

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